PROCEDURA PER LA RICHIESTA APERTURA ALLEVAMENTO A SCOPO DI AUTOCONSUMO FAMILIARE DI ANIMALI DA REDDITO

(bovini/bufalini, ovicaprini, suini/cinghiali, equidi, api, avicoli, conigli/lepri)

Introduzione

Procedura per Apertura Allevamento per Autoconsumo

Questo articolo introduttivo vi aiutare a fare un po di chiarezza nelle vostre menti. Ovviamente le informazione sono generiche quindi per saperne di più in merito al vostro caso specifico contattatemi premi qui CONSULENZA AGRARIA GRATUITA

Ti consiglio di leggere anche questo articolo per approfondire premi qui  ARTICOLO APPROFONDIMENTO 

Definizione Legale del Termine

Allevamento a scopo Familiare o Autoconsumo

Per allevamento familiare per/da autoconsumo s’intende un allevamento non commerciale nel quale gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o utilizzo personale degli stessi e dei loro prodotti (carni, latte, latticini, uova ecc.) e nei quali la consistenza numerica dei capi detenuti deve rispettare i seguenti parametri:

  1. a)  Bovini: massimo 2 capi adulti riproduttori oppure 2 bovini “da macello”. I bovini da macello possono essere detenuti fino ad un anno dall’ingresso in allevamento se rientranti nella categoria “bovino adulto”  o fino a 2 anni dall’ingresso se rientranti nella categoria “vitello”.
  2. b)  Ovini e caprini: massimo 5 capi riproduttori
  3. c)  Suini: massimo 4 suini da ingrasso (NON riproduttori)
  4. d)  Avicoli: massimo 250 capi
  5. e)  Conigli e Lepri: massino 25 fori nido (cioè gabbie di femmine riproduttrici)

Per le altre specie la valutazione della coerenza fra consistenza massima dichiarata ed indirizzo produttivo “familiare/ da autoconsumo” viene valutata di volta in volta dal Servizio Veterinario competente alla presentazione dell’istanza di registrazione.

Per gli animali allevati in questa tipologia di allevamenti vige il divieto di cessione a terzi anche a titolo gratuito e divieto di movimentazione verso altri allevamenti. Eccetto la destinazione al macello.

Classificazione Bovini

Il bestiame da macello è classificato in Vitello e Bovino Adulto (vitellone, manzo, bue, vacca, toro)

  1. Vitello: bovino maschio o femmina con tutti i denti incisivi da latte e fino al peso vivo di kg 300 (indicativamente dai 4 mesi fino ad un anno di vita a seconda delle razze).
  2. Bovino Adulto: Vitellone, bovino maschio, castrato e non, e femmina che non abbia partorito e non sia gravida, del peso vivo superiore a kg 300 con tutti i denti incisivi da latte (indicativamente fino a due anni di vita a seconda delle razze).
    • Manzo, bovino maschio castrato, fino al sesto dente incisivo da adulto; bovino femmina fino al quarto dente incisivo da adulto, che non abbia partorito o che non si trovi in stato di avanzata gravidanza cioè oltre il sesto mese circa.
    • Bue, bovino maschio castrato, dal settimo dente incisivo da adulto in poi.
    • Vacca, bovino femmina dal quinto dente incisivo da adulto in poi o anche di età inferiore qualora abbia partorito o si trovi in stato di avanzata gravidanza, cioè oltre il sesto mese circa.
    • Toro, bovino maschio intero, dal primo dente incisivo da adulto in poi o che, pur avendo tutti i denti incisivi da latte, risulti essere stato adibito alla monta.
    • Descrizione del procedimento

ATTENZIONE

Coloro che intendano attivare un allevamento a scopo di autoconsumo familiare di animali da reddito. anche per un solo animale e comunque prima della data prevista per l’ingresso in allevamento degli animali. devono presentare richiesta di registrazione.

Compilando in ogni sua parte il mod. RA 1 al Servizio Veterinario competente territorialmente, che contestualmente rilascerà ricevuta di avvenuta presentazione dell’istanza all’interessato ed alle altre amministrazioni o uffici competenti per il procedimento.

Presentazione Istanza per allevamento autoconsumo

Il Servizio veterinario competente. Previa verifica della coerenza e della corrispondenza di quanto indicato nella documentazione ricevuta rilascerà il nuovo codice aziendale o procederà alla registrazione del nuovo allevamento in Banca Dati Nazionale (NB.

Fanno eccezione solo gli allevamenti familiari di avicoli al di sotto dei 50 capi, di conigli e lepri al di sotto dei 25 fori nido edi chiocciole.

Per i quali non vige l’obbligo di registrazione in BDN e che verranno inseriti in un apposito registro locale dell’ASP competente).

Il Servizio Veterinario conclude il procedimento entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza e comunica l’esito al richiedente con apposito atto.

Che è possibile ritirare personalmente presso l’ufficio preposto e previo appuntamento, oppure recapitata al domicilio/residenza del richiedente come comunicato in fase di presentazione dell’istanza.

Come Velocizzare il Procedimento Burocratico

Al fine di accelerare l’iter dell’istruttoria, è preferibile munirsi preventivamente di apposito atto di assenso (es. parere favorevole, autorizzazione, nulla osta comunque denominato).

Rilasciato dal Comune competente territorialmente e allegarla all’istanza al momento della presentazione della stessa.

In mancanza di tale atto, l’istanza verrà comunque considerata ricevibile e il Servizio Veterinario si occuperà di trasmettere la relativa documentazione al Sindaco del Comune interessato per gli eventuali accertamenti di competenza in materia urbanistica ed ambientale e per il rilascio dell’atto di assenso di competenza.

E’ pertanto opportuno che i richiedenti verifichino per tempo, e preferibilmente prima di presentare l’istanza. Presso i Comuni interessati l’effettiva sussistenza dei requisiti oggetto della dichiarazione sostitutiva di notorietà contenuta nell’istanza (mod. RA1) in particolare per quanto riguarda la conformità ai Piani Regolatori Generali e Territoriali ed ai Regolamenti Comunali d’Igiene vigenti.

In quanto in alcune aree urbanizzate, la detenzione di animali da reddito può essere vietata o subordinata a parere preventivo o ad autorizzazione specifica del Comune competente, in base a eventuali Regolamenti comunali in vigore al momento della richiesta.

Benessere Animale

Si ricorda inoltre che anche per le norme sul benessere, negli allevamenti familiari gli animali devono sempre avere a disposizione un riparo idoneo a salvaguardarli dalle condizioni climatiche avverse.

Ad esempio locali chiusi o strutture dotate di tettoia e chiuse almeno su tre lati) ed in possesso dei requisiti igienico sanitari di legge.

Se le strutture non sono già preesistenti, la costruzione di nuove strutture potrebbe essere in molti casi subordinata ad autorizzazione comunale.

Inoltre, i Regolamenti Comunali di igiene possono prevedere determinate caratteristiche dei locali di allevamento, stabilire distanze specifiche da altre abitazioni o attività.

Oppure eventuali limitazioni del tipo di allevamento possibile in zone abitate e delle modalità di rilascio dell’eventuale autorizzazione sanitaria, nei comuni dove è prevista.

La mancata verifica preventiva di quanto indicato, in presenza di carenze sostanziali. Può esitare in un provvedimento di diniego/revoca della registrazione richiesta, fermo restando le responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci.

Regole Scontate e Basilari (la vicina rompi scatole)

In ogni caso vanno comunque rispettate le comuni regole di convivenza civile tra vicini. Evitando l’accumulo di deiezioni liquide e solide o scarti. Prevenendo la proliferazione di insetti e roditori, la formazione di cattivi odori, la produzione di rumori molesti ed eventuali situazioni di pericolo per l’incolumità personale.

Una scarsa attenzione a queste problematiche può generare l’intervento dell’autorità sanitaria con provvedimenti sanzionatori che possono arrivare alla chiusura dell’allevamento.

Ulteriori informazioni relativamente alla gestione dell’allevamento (ad es. tenuta del registro di carico/scarico, acquisto di marche auricolari, notifiche alla Banca Dati nazionale) saranno fornite in seguito alla registrazione.

La comunicazione di avvenuta registrazione è contestualmente inviata alle amministrazioni/uffici interessate dal procedimento.

Tempi Tecnici per la Pratica

Termine fissato per la conclusione del procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante entro 30 giorni dalla .richiesta fatta salvo sospensioni dei termini per l’eventuale acquisizione di pareri preventivi e/o documentazione integrativa, ove necessario.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Ricorso al TAR , entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n.104/2010).

In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

In caso di inerzia dell’amministrazione procedente, il richiedente potrà inoltrare ricorso ai sensi dell’art. 31 e 117 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e smi (C.P.A.) entro un anno dalla scadenza del termine fissato di trenta giorni.

Procedura per Apertura Allevamento per Autoconsumo

 

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