Regolamento per la Detenzione d'Animali per Autoconsumo

Introduzione

Regolamento per la Detenzione d’Animali per Autoconsumo

Il seguente articolo ha lo scopo di spiegare in maniera sintetica le leggi che regolano la detenzione, la tutela e la circolazione degli animali in base allo scopo per cui si detengono.

Quindi in poche parole vi aiuterò a distinguere le seguenti figure

Infatti un allevatore a scopo ricreativo o per auto consumo è regolato per legge. Quindi tradotto in soldoni una persona che possiede animali per passione e non per scopo di lucro o fini commerciali non ha molti esemplari di diverse colorazioni e razze. Ma un numero limitato di capi come previsto per legge attenzione ai truffatori.

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(Regolamento per la Detenzione d’Animali per Autoconsumo)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA,

DETENZIONE E CIRCOLAZIONE ANIMALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 9/3/2011 come rettificato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/11/2018.

DISPOSIZIONI PER GLI ANIMALI DOMESTICI, DA CORTILE E DA STALLA

Finalità del regolamento Articolo 1

Regola le disposizioni sui comportamenti da adottare in caso di detenzione di animali da cortile, da stalla e domestici ( Testo Unico delle leggi Sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, della legge 14/08/1991, della legge regionale n. 86/1999 e successive integrazioni e/o modificazioni).

Promuove la convivenza tra l’uomo e la popolazione animale e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali;

Promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali ed in particolare degli animali da affezione, definendo tali gli animali che convivono con l’uomo stabilmente o occasionalmente a scopo di compagnia o destinati a svolgere attività utili allo stesso;

Disciplina, la detenzione, il ricovero, le norme di comportamento e la prevenzione delle malattie degli animali, attuando con gli altri soggetti istituzionalmente preposti all’attività di programmazione, indirizzo e coordinamento.

Inoltre ha, come scopo principale, il perseguimento della convivenza civile ed il superamento di problematiche igienico – sanitarie che potrebbero verificarsi in caso di incuria nella detenzione degli animali;

Vieta il maltrattamento e/o la soppressione degli animali in genere (tranne se gravemente malati o affetti da patologie incurabili, certificate comunque da personale sanitario all’uopo preposto) perseguendo amministrativamente e/o penalmente coloro che si rendono colpevoli di tali vessazioni(L. 14/08/1999 n. 281).

ART 2: ESCLUSIONI

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

  • Alle attività economiche inerenti l’allevamento degli animali o ad esso connesse (poiché già disciplinate per legge);
  • Alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l’esercizio della caccia e della pesca;
  • Alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempreché la loro detenzione sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
  • Alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

ART. 3: DETENZIONE ANIMALI DA CORTILE

  • Gli animali da cortile di bassa taglia, intesi come tali : galline, polli, faraone, tacchini, pollami in genere e conigli per uso domestico, detenuti a ridosso dell’abitazione, non devono superare complessivamente le 30 unità da parte di ciascun nucleo familiare e/o condominiale.

Quindi cari amici bisogna avere complessivamente 30 capi, questo vi farà capire che un appassionato non alleva 400 animali inoltre non dichiarati o registrati al ASL di competenza, senza le apposite strutture previste dalla legge, senza una partiva iva commerciale, senza rilasciarvi un attestato di d’acquisto e con i dati del animale 

  • Gli allevamenti avicunicoli per autoconsumo (ovvero allevamento di numero inferiore a 250 capi con produzione di carne e/o uova per autoconsumo e/o cessione diretta dal produttore al consumatore) hanno l’obbligo di registrarsi presso le ASL come previsto dal D.Lgs. 336/99 modificato dal D.Lgs. 158/06 e comunque i nuovi insediamenti non possono essere collocati a meno di 150 metri dai centri abitati:
  • Detti animali vanno comunque accuditi e tenuti nel massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie onde evitare qualsiasi forma di trasmissione e contagio di malattie infettive o potenziale focolaio di sviluppo di insetti, zecche, pulci, topi e quant’altro possa essere pericoloso per la salute e l’igiene pubblica.

ART. 4: DETENZIONE ANIMALI DA STALLA PER AUTOCONSUMO

Per costruire una stalla o rimetterne in uso una già abbandonata nel territorio comunale, si deve chiedere autorizzazione al Sindaco il quale può vietarli, dietro parere dell’Ufficiale Sanitario e del veterinario per le rispettive specifiche competenze, nell’interesse della salute pubblica o subordinarli a determinate cautele.

Non è permesso insediare nuovi allevamenti di equini, bovini, caprini ed ovini se non in edifici colonici in aperta campagna. Le stalle o qualsiasi altro ricovero dei suddetti animali va collocato ad una distanza non inferiore a 300 metri dalle abitazioni. Ciò, al fine di non pregiudicare la salubrità delle abitazioni stesse a causa dei cattivi odori ed il proliferare degli insetti.

Le stalle esistenti da oltre venti anni, ancora attive negli abitati, vi possono permanere se il proprietario dimostra, con l’adozione di metodi e speciali cautele, di non arrecare nocumento alla salute del vicinato.

Il TULS impone ai conduttori di stalle rurali, con più di due capi adulti, l’obbligo di possedere una concimaia al servizio delle medesime. non contemplata per gli allevamenti allo stato brado o semibrado. Tuttavia l’ammassare il letame nei cortili e/o nelle immediate vicinanze delle abitazioni è punito con una sanzione specifica pari a 20 € per ogni capo adulto di bestiame presente nel ricovero. 
La stessa sanzione è posta a presidio dell’obbligo di servirsi della concimaia e soprattutto di curarne la manutenzione (vds. successivo art. 5).

ART. 5: CONCIMAIE

La concimaia destinata a servire le stalle per autoconsumo deve possedere alcune caratteristiche di base:

Deve essere costruita, come anche gli annessi pozzetti di raccolta per i liquidi, con fondo e pareti impermeabili;

Dev. essere posta a non meno di 100 metri dalle sorgenti o da serbatoi di acqua potabile;

Deve essere posta ad una distanza non inferiore a 100 metri dalle abitazioni (previste dal PRGC); 
Non deve essere ubicata lungo strade aperte al pubblico, nonché lungo sentieri 
e mulattiere di particolare interesse turistico.

Deve essere dimensionata correttamente in rapporto alla consistenza dei capi 
detenuti e sufficienti per un periodo minimo di stoccaggio di 4 mesi per il materiale palabile (letame) e per il materiale non palabile (liquami).

Solo dopo tali periodi di stoccaggio è ammesso il deposito su terreno naturale rispettando all’uopo, le norme nazionali e regionali vigenti.

Durante la stagione estiva individuata dal 1° maggio al 30 settembre lo svuotamento della concimaia non potrà essere effettuato. Durante le ore calde della giornata (10.00 – 17.00) ed in ossequio alla profilassi contro le mosche debbono essere coperte (con paglia e terriccio).

ART. 7: RESPONSABILITA’

Chiunque detenga un’animale è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.

A tale scopo il cane dovrà essere dotato di microprocessore sottocutaneo da applicarsi a cura dell’ASL.

Si precisa che l’iscrizione all’anagrafe canina dovrà essere effettuata entro tre mesi dalla nascita o comunque dall’acquisizione dell’animale.

Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere di eventuali cucciolate.

ART.8: AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Le norme del presente regolamento si applicano su tutto il territorio comunale sia pubblico che privato.

Ai sensi del presente CAPO si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea uno o più cani. Anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un’area di cui al comma 1.

Regolamento per la Detenzione d’Animali per Autoconsumo

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